Codice del Commercio (Legge Regionale n.24 del 2015)
- Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
- Procedimento informatizzato: Parziale
- Termine procedimentale: 30 giorni
- Silenzio assenso: No
Descrizione
Sulla base dell'art. 5 della L.R.11 Marzo 2003, le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni, sono indicate dalla lettera b):
a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a 250 mq;
b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.;
c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate:
1) G1 grandi strutture inferiori con sup. di vendita da 2.501 a 4.500 mq;
2) G2 grandi strutture superiori con sup.di vendita oltre 4.500 mq.fino 15.000 mq.
Autorizzazione per apertura e sviluppo media struttura di vendita
E' una richiesta di Autorizzazione che deve essere presentata al Comune in caso di apertura o variazioni (trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, variazioni del settore merceologico) di un esercizio commerciale da 251 a 2500 mq).(Normativa di riferimento D.lgs n. 114 del 31/03/1998; L.248 del 4/08/2006;L.R. 11/2003 e ss.mm. ; regolamento Comunale)
A cosa serve l'autorizzazione
A svolgere attività di commercio al dettaglio per la vendita di prodotti alimentari e non, su una superficie di vendita da 251 a 2500 mq. (M1 da 251 a 600 mq – M2 da 601 a 1500 mq – M3 da 1501 a 2500 mq) ove per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non costituisce area di vendita quella destinata a magazzino, laboratorio, uffici, servizi).
Chi può fare la richiesta
Per il settore non alimentare quanti siano in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 commi 2 e 4 del D.lgs 114/98 e requisiti inerenti l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. n. 575 del 31.05.1965 ,cosiddetta "Normativa Antimafia"
In caso di Società i requisiti devono essere dichiarati da tutti i soci.
Per il settore alimentare oltre ai requisiti morali è richiesto uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 comma 5 del D.lgs 114/98 (e s.m.i), ossia:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Puglia;
-avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
-avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado all'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
In caso di Società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da preposto nominato con apposito atto
Strumenti di tutela
Ricorso gerarchico/giurisdizionale